Login

Email

Testimonial

Il danno da vacanza rovinata è contemplato dal codice del Turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011 n.79). L’art. 47 prevede espressamente che il turista nel caso in cui l’ inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art.1455 del c.c. può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta. La vacanza, dunque, è l’obbligazione principale che è tenuto ad adempiere il tour operator/intermediario e sarà chiamato a rispondere per inadempimento o inesatto adempimento, ai sensi dell’art.1219 del codice civile, a prescindere dall’interesse patrimoniale o non patrimoniale riposta dal turista nella vacanza.

Il danno da vacanza rovinata, quindi, prevede non soltanto una perdita di natura patrimoniale ma, ai sensi dell’ art.2059 del codice civile, anche non patrimoniale.

Sotto il profilo probatorio, il turista che intende agire per il risarcimento dei pregiudizi subìti ha l’onere di dimostrare la sussistenza del contratto di viaggio ed altresì dell’inadempimento o inesatto adempimento del tour operator. 

A tal fine, il turista dovrà anzitutto presentare un reclamo formale scritto al tour operator, mediante raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova di avvenuto ricevimento, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. allegando le prove dei disservizi (scontrini, foto, filmati, ricevute, testimonianze).

Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchettobturistico per le quali si applica l’art. 2951 del codice civile, mentre, per i danni diversi da quelli alla persona il termine si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza.

In merito alla quantificazione del danno sarà certamente più agevole determinare la perdita subìta sulla base delle prove documentali, mentre, per il danno non patrimoniale il Giudice, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europa, dovrà tenere conto di alcuni rilevanti elementi come l’irripetibilità del viaggio e il valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore e lo stress subito a causa dei disservizi.